Mercato

Assogomma: vietato montare pneumatici diversi sullo stesso asse

Nelle scorse settimane su alcune testate italiane di settore sono state pubblicate considerazioni relative al cosiddetto equipaggiamento misto: in questi articoli si è sostenuto che sullo stesso asse si possano montare pneumatici diversi senza incorrere in multe, poiché tale comportamento non è espressamente vietato dal codice della strada.

Sulla questione abbiamo intervistato Fabio Bertolotti, Direttore di Assogomma, che ci ha rilasciato i seguenti commenti:

I pneumatici montati su uno stesso asse devono essere dello stesso tipo, cioè identici, senza alcun dubbio o perplessità.

Infatti, la cosiddetta omogeneità per asse è da considerarsi una sorta di “deroga” rispetto ad una configurazione tecnica ottimale rappresentata da 4 gomme esattamente identiche cioè dello stesso tipo (estivo/invernale), della stessa misura, dello stesso indice di carico, dello stesso codice di velocità, dello stesso disegno battistrada, della stessa struttura, ecc.

Non è un caso che qualsiasi nuova autovettura venga consegnata al consumatore con quattro pneumatici esattamente identici e che il Costruttore stesso, quando sottopone il suo veicolo ad omologazione ministeriale, lo equipaggi con 4 pneumatici perfettamente uguali (ad eccezione di veicoli in configurazione di assetto sportivo, che montano misure differenti tra assale anteriore e posteriore – quest’ultime più ampie – ma con medesimo disegno ed ovviamente identiche sugli assi).

Non occorre quindi essere dei tecnici per comprendere che, per avere un ottimale comportamento del veicolo, occorra equipaggiarlo con 4 gomme identiche.

Queste considerazioni che attengono al buon senso trovano un supporto anche sotto il profilo tecnico normativo. Infatti, nella Direttiva 92/23 poi sostituita dal novembre 2017 da una serie di Regolamenti europei tra cui il 458, dove si afferma che le gomme montate su uno stesso asse devono essere dello stesso tipo (vedi allegato II, comma 2.1). Ma cosa si intenda per tipo? In questo senso ci viene in aiuto il Regolamento 117, dove viene precisato che tale concetto è soddisfatto se si tratta di pneumatici dello stesso fabbricante, con la stessa destinazione d’uso, con la stessa struttura, con la stessa tipologia (estivo, invernale, speciale), con lo stesso disegno battistrada, ecc.

Peraltro, in più occasioni il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ribadito il concetto di omogeneità per asse affermando che sullo stesso asse debbano essere montati pneumatici identici, cioè uguali in tutto e per tutto. Tale affermazione trova conferma anche nella Direttiva ministeriale del 2013 riguardante la circolazione stradale durante il periodo invernale, dove il Ministero, conscio della possibilità di montare sui due assi di una stessa vettura pneumatici di tipo estivo e invernale, ha voluto affermare il “consiglio”, non l’obbligo (perché imposto da provvedimenti europei), di equipaggiare le auto con quattro pneumatici invernali dello stesso tipo. In buona sostanza il Ministero, resosi conto che alcuni soggetti montavano 2 pneumatici invernali identici sull’asse trattivo e due estivi sempre identici sull’altro, ha ritenuto necessario dare un consiglio attraverso Direttiva ministeriale, non potendo imporre un obbligo di equipaggiare il veicolo con 4 gomme invernali, implicitamente e ovviamente dello stesso tipo.

Appare infine del tutto priva di fondamento la tesi secondo la quale sia possibile montare pneumatici diversi su uno stesso asse in analogia a quanto succede quando si deve sostituire la gomma con la ruota di scorta o ruotino. Tale considerazione è da rigettare totalmente in quanto gli addetti del settore ben sanno che i ruotini sono considerati dei dispositivi per un uso temporaneo in condizioni di guida soggette a particolari restrizioni, come recita il Regolamento 117. Questi dispositivi servono, in caso di emergenza, solo per consentire all’automobilista di provvedere al ripristino dell’ottimale configurazione sull’asse, cioè due gomme uguali.

Sotto il profilo sanzionatorio è noto ed è stato ribadito più volte dal Ministero dell’Interno che l’impiego di pneumatici diversi su uno stesso asse comporta pesanti sanzioni economiche per alterazione delle caratteristiche costruttive del veicolo con possibilità di mandata in revisione del mezzo o addirittura il sequestro cautelativo dello stesso, se trovato a circolare in avverse condizioni metereologiche.

Tutti i rivenditori di pneumatici sono consapevoli che un errato cambio gomme può comportare problemi di sicurezza stradale come pure sanzioni economiche. Il cliente automobilista potrà quindi rivalersi sul gommista che non rispetta scrupolosamente le previste norme di legge.

Un ultimo auspicio nell’interesse di tutti va rivolto alle testate di settore che sono cortesemente invitate a verificare le loro fonti onde evitare di trovarsi nella malaugurata situazione di dover rispondere di affermazioni non corrette che possono arrecare pesanti danni ai loro lettori.

Assogomma è da sempre disponibile a farsi carico delle richieste di chiarimento e, anche in questa occasione, ribadiamo la nostra apertura a collaborare perché le informazioni relative ai pneumatici siano sempre più conosciute e rispettate.

© riproduzione riservata
made by nodopiano