Cassazione: se il cliente non paga è lecito trattenere il veicolo

Con la sentenza della Corte di Cassazione, sez. II penale, n.48251 del 15 novembre 2016, è stato stabilito che, se il professionista non viene pagato, può trattenere l’auto del cliente a garanzia, a patto che non compia atti idonei a configurare un’attitudine da proprietario (come noleggiare o vendere l’auto).

La sentenza riguarda due autoriparatori condannati dal Tribunale di Teramo prima e dalla Corte d’Appello dell’Aquila poi, perchè avevano trattenuto in custodia due veicoli di un cliente insolvente. I due hanno presentato ricorso alla Cassazione, convinti di avere esercitato il “diritto di ritenzione”.

La Corte ha scritto che “non integra il delitto di appropriazione indebita il creditore che, a fronte dell’inadempimento del debitore, eserciti a fini di garanzia del credito il diritto di ritenzione sulla cosa di proprietà di quest’ultimo legittimamente detenuta in ragione del rapporto obbligatorio, a meno che egli non compia sul bene atti di disposizione che rivelino l’intenzione di convertire il possesso in proprietà” (Cass. 17295 del 23/03/2011).

Trattenere l’auto di un cliente può essere, comunque, un atto che porta conseguenze lunghe e costose, come in questo caso.

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