La Commissione Europea fa registrare le importazioni TBR dalla Cina. In arrivo i dazi?

Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 2 febbraio, è stata disposta la registrazione delle importazioni di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri originari della Repubblica popolare cinese. Il regolamento di esecuzione 2018/163 della Commissione spiega infatti che le importazioni del prodotto in esame dovrebbero essere sottoposte a registrazione al fine di garantire che, se dall’inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping e/o compensativi, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.

Questo significa che, se la Commissione dovesse dare parere positivo per istituire dei dazi, questi saranno applicati dal 2 febbraio 2018 in poi. L’eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dai risultati delle inchieste antidumping e antisovvenzioni. Secondo le stime della denuncia con cui è stata chiesta l’apertura di un’inchiesta antidumping, il margine di dumping medio, ovvero la vendita di prodotti in Europa a prezzo minore rispetto a quello sul mercato di origine, sarebbe del 74-152 % e il margine di vendita sottocosto (underselling) raggiungerebbe il 26-37 % per il prodotto in esame. L’importo dei dazi che potrebbero essere riscossi in futuro è fissato al livello di vendita sottocosto stimato in base alla denuncia, vale a dire il 26-37 % sul valore all’importazione del prodotto in esame. Nella fase attuale dell’inchiesta non è ancora possibile stimare l’importo della sovvenzione. Secondo le stime della denuncia con cui è stata chiesta l’apertura di un’inchiesta antisovvenzioni, la vendita sottocosto rappresenta il 26-37 % per il prodotto in esame. L’importo dei dazi che potrebbero essere riscossi in futuro è fissato al livello di vendita sottocosto stimato in base alla denuncia antisovvenzioni, vale a dire il 26-37 % sul valore all’importazione del prodotto in esame.

“Per quanto riguarda il dumping, la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame dalla RPC siano oggetto di dumping. In particolare, il denunciante ha fornito elementi di prova sul valore normale, basato sul costo di produzione totale maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti, scegliendo gli Stati Uniti d’America come paese di riferimento. Gli elementi di prova del dumping si basano su un confronto tra i valori normali così stabiliti e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto all’esportazione nell’Unione. Nel complesso, vista anche l’entità dei presunti margini di dumping pari ad almeno il 74 %, tali prove dimostrano in modo sufficiente nella fase attuale che gli esportatori ricorrono a pratiche di dumping. Il denunciante ha anche fornito sufficienti elementi di prova del presunto pregiudizio.

Alla luce della loro collocazione nel tempo, del loro volume e di altre circostanze (come il calo delle vendite, del fatturato, dell’occupazione e dei profitti dell’industria dell’Unione, in particolare nel segmento inferiore del mercato) è probabile che le importazioni in dumping possano compromettere gravemente l’effetto riparatore dei dazi definitivi, a meno che tali dazi non siano applicati con effetto retroattivo. Data l’apertura degli attuali procedimenti, è inoltre ragionevole supporre che le importazioni del prodotto in esame possano aumentare ulteriormente prima dell’eventuale adozione delle misure provvisorie e che gli importatori potrebbero rapidamente accumulare scorte.

Per quanto riguarda le sovvenzioni, la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame provenienti dalla RPC siano sovvenzionate. Le presunte pratiche di sovvenzione consistono, in particolare, nel trasferimento diretto di fondi e in potenziali trasferimenti diretti di fondi o obbligazioni, nella rinuncia, da parte della pubblica amministrazione, ad entrate altrimenti dovute o nella mancata riscossione delle stesse nonché nella fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato. Vi sono compresi, ad esempio, elementi di prova riguardanti l’esistenza di vari sussidi, prestiti agevolati e crediti diretti concessi da banche di proprietà pubblica e da banche private, crediti all’esportazione, garanzie e assicurazioni all’esportazione; la fornitura da parte della pubblica amministrazione di terreni, energia, acqua e materie prime per la produzione del prodotto in esame; sgravi e esenzioni dall’imposta sul reddito, sgravi da dazi doganali all’importazione e sgravi e esenzioni dall’IVA.

Tali misure costituiscono presumibilmente sovvenzioni poiché comportano un contributo finanziario del governo della RPC o di altre amministrazioni regionali e locali (anche enti pubblici) e conferiscono un vantaggio ai produttori esportatori del prodotto in esame. Esse sono presumibilmente condizionate all’andamento delle esportazioni e/o all’utilizzo preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati e/o sono limitate a determinati settori e/o tipi di imprese e/o ubicazioni, e quindi sono specifiche e compensabili. Pertanto, gli elementi di prova disponibili nella fase attuale tendono ad indicare che le esportazioni del prodotto in esame beneficiano di sovvenzioni compensabili.

La Commissione dispone inoltre di elementi di prova sufficienti del fatto che le pratiche di dumping e di sovvenzione degli esportatori arrechino un grave pregiudizio all’industria dell’Unione. Nella denuncia e nelle comunicazioni successive relative alle domande di registrazione, gli elementi di prova concernenti il prezzo e il volume delle importazioni indicano un forte aumento delle importazioni in termini assoluti e in termini di quota di mercato nel periodo che va dal 2013 al 2016. Le prove disponibili dimostrano in particolare che gli esportatori cinesi hanno quasi raddoppiato il volume del prodotto in esame importato nell’Unione, da 2,3 a 4,4 milioni di unità (+ 2,1 milioni di unità), il che ha dato luogo un forte aumento della quota di mercato, salita dal 13,2 % al 20,9 %. Il volume e i prezzi del prodotto in esame hanno avuto un’incidenza negativa sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati nel mercato dell’Unione e sulla quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione. Ciò ha una notevole incidenza negativa sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria dell’industria dell’Unione. Gli elementi di prova concernenti i fattori di pregiudizio indicati all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base consistono in dati contenuti nelle denunce e nelle successive comunicazioni relative alla registrazione, che sono sostenuti da dati di Eurostat pubblicamente disponibili.

Nella fase attuale la Commissione ha anche valutato se il pregiudizio subito sia difficilmente rimediabile. È improbabile che gli acquirenti dell’industria dell’Unione, dopo essersi abituati ai prezzi notevolmente inferiori dei concorrenti cinesi, accettino i prezzi più elevati dell’industria dell’Unione anche se, ipoteticamente, la Commissione dovesse istituire in futuro misure compensative senza effetto retroattivo. Questa minaccia di una perdita permanente della quota di mercato o di una riduzione dei redditi costituisce un pregiudizio difficilmente rimediabile. Inoltre l’attività di rigenerazione dell’industria dell’Unione può diventare insostenibile e difficile da riprendere se la sua base viene erosa da continue importazioni a basso prezzo di pneumatici nuovi provenienti dalla Cina.

Per questi motivi, si legge nel documento,  la Commissione ha ritenuto necessario preparare l’eventuale istituzione retroattiva di misure disponendo la registrazione, al fine di escludere la reiterazione di tale pregiudizio.

L’11 agosto 2017 la Commissione europea ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni nell’Unione di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri originari della Repubblica popolare cinese, in seguito a una denuncia presentata il 30 giugno 2017 dalla coalizione contro le importazioni sleali di pneumatici per conto di produttori che rappresentano oltre il 45 % della produzione totale dell’Unione di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri. Il 14 ottobre 2017 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, l’apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell’Unione di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri originari della RPC, in seguito a una denuncia presentata il 31 agosto 2017 dal denunciante per conto di
produttori che rappresentano oltre il 45 % della produzione totale dell’Unione di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri.

Il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/163 DELLA COMMISSIONE del primo febbraio 2018 che dispone la registrazione delle importazioni di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri originari della Repubblica popolare cinese è disponibile a questo link.

 

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