Il decreto PFU in revisione: più trasparenza per i consorzi e vendite online sotto controllo

Cinque anni sono un rodaggio sufficiente per tirare le somme sull’applicazione della legge sulla gestione dei PFU in Italia, che ha avuto molti meriti, ma anche evidenziato qualche falla. E non ci riferiamo solo alla cosiddetta ‘emergenza’ degli ultimi mesi provocata dallo stop alla raccolta per raggiunto obiettivo. Ci riferiamo a una serie di carenze normative che hanno permesso il verificarsi di alcune situazioni poco chiare.

Dopo cinque anni è il Ministero dell’Ambiente che fa il bilancio e che, consapevole dei problemi di questa sofisticata gestione, ha deciso di mettere mano al Decreto 82/2011 per definire meglio alcune attività, aumentare la trasparenza e chiarire alcuni passaggi critici. Con la bozza del nuovo testo di legge, il Ministero dimostra di porre più attenzione sulla attività dei Consorzi e sulle necessità di attivare più controlli.

Le principali modifiche  alla normativa riguardano infatti i sistemi consortili, mentre  non ci sono modifiche sostanziali per i soggetti in gestione diretta, mantenendo un sistema concorrenziale in cui il singolo importatore può decidere di gestire i PFU in autonomia con un operatore autorizzato o in un sistema consortile, che deve però garantire maggiore trasparenza.

La modifica del Decreto prevede naturalmente il coinvolgimento delle parti in causa, ossia dei principali consorzi di raccolta e dei rappresentanti delle categorie, che alla fine del mese di luglio sono state invitate a Roma per uno scambio di informazioni e per ricevere dal Ministero le proposte di modifica del decreto stesso. Entro la fine di agosto, i vari interlocutori sono invitati a mandare al Ministero le loro osservazioni, per arrivare al testo di legge finale, che dovrebbe diventare attuativo da gennaio 2017.

Sottolineando che non si tratta del testo definitivo, sintetizziamo di seguito quelli che sono i principali cambiamenti che dovrebbe portare la revisione del decreto. 

 

Le vendite online sotto controllo, ma il gommista deve collaborare

Non che con la prima versione del Decreto fossero escluse, ma nel testo in revisione il Ministero dell’Ambiente ci tiene a sottolineare che le vendite online dall’estero al consumatore finale italiano sono comprese nell’ambito di applicazione del decreto e dell’eco-contributo.

E qui entra in gioco il gommista, perché a lui spetta il controllo dell’avvenuto pagamento dell’eco-contributo, perché all’atto del montaggio di pneumatici che il cliente non abbia acquistato direttamente da lui (nuovi o usati), avrà l’obbligo di verificare, tramite documento fiscale di cui deve conservare copia, che il cliente abbia pagato il contributo.

 

La raccolta deve essere continua e regolare – Gli stock storici non contano per il raggiungimento dell’obiettivo

Mai più sospensioni della raccolta dei PFU presso i punti di generazione. Un nuovo paragrafo del Decreto lo dovrebbe dichiarare esplicitamente: “I produttori e gli importatori di pneumatici sono tenuti a raccogliere i PFU, sull’intero territorio nazionale, in modo continuo e regolare”.

Per raggiungere questo scopo il Ministero propone delle modifiche al decreto particolarmente significative:

  • Ogni anno i produttori e importatori dovranno dichiarare le quantità effettive in peso e in numero dei pneumatici nuovi, o usati provenienti dall’estero, immessi sul mercato nazionale del ricambio. Il decreto attualmente in vigore parla invece solo di “quantità (in tonnellate) e tipologie, un’ambiguità che lascia margini di manovra nella quantificazione del peso medio e quindi dell’obiettivo di raccolta. Se verrà confermato l’obbligo di dichiarare il numero di pezzi e il loro peso, ne guadagneranno trasparenza, precisione e correttezza.
  • La raccolta e la gestione di stock storici di PFU –in capannoni o siti abbandonati – non concorrerà al raggiungimento dell’obiettivo. Il decreto prevede che i consorzi destinino una parte dell’avanzo di amministrazione, se esistente, alla gestione di accumuli di PFU nel territorio, ma la nuova versione del decreto dovrebbe sottolineare che tali quantitativi, che sono in genere ingenti, vanno rendicontati separatamente e non concorrono al raggiungimento dell’obiettivo di raccolta. Se dunque un consorzio ha ripulito un deposito abbandonato, questo non lo esenta dalla raccolta ordinaria.

Oltre a ciò, il Ministero ha incrementato la percentuale del disavanzo da utilizzare per queste operazioni – utili per l’ambiente, ma anche per l’immagine del consorzio – dal 30 al 40%, nel caso di presenza di avanzo d’amministrazione, che – nel nuovo decreto – dovrà essere accertato.

  • Le società consortili dovranno infine informare immediatamente l’autorità competente in caso di conseguimento anticipato degli obbiettivi di raccolta e gestione e il ministero potrà dichiarare stato di emergenza e obbligare i consorzi ad intervenire nella raccolta seppur avendo raggiunto il target.

 

Istituzione del Registro nazionale dei soggetti obbligati

Verrà istituito dal Ministero il Registro nazionale dei soggetti obbligati alla gestione dei PFU, cioè di tutti i produttori, importatori e strutture associate a cui questi hanno aderito. Il registro, che verrà istituito entro 6 mesi dall’entrata in vigore del nuovo decreto, costituirà titolo per operare nel mercato italiano e l’iscrizione è richiesta entro un mese.

 

Gare d’appalto per le attività esecutive con report e controlli

E’ stato introdotto l’obbligo di gestire i fornitori logistici dei consorzi tramite gare d’appalto, in modo da rendere più trasparente ed efficiente l’intero sistema e più semplici le attività di controllo da parte delle autorità.  Pertanto il Ministero pretenderà maggior trasparenza: le società consortili dovranno infatti affidare le attività esecutive sui PFU a operatori addetti autorizzati, con procedure di gara formalizzate e rese note tramite pubblicazione sul proprio sito, da tenersi regolarmente ed aperte ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalle società stesse, conformate ai principi generali contenuti nel decreto. Le assegnazioni dei contratti dovranno tenere conto del principio di prossimità e del recupero di materia. L’Autorità competente avrà infine facoltà di richiedere report sulle gare effettuate e/o di eseguire o di far eseguire audit sulle stesse.

 

Pagamenti mensili e puntuali

I produttori e importatori che aderiscono a società consortili dovranno trasferire il contributo relativo alla gestione dei prodotti di loro competenza con cadenza mensile e il mancato trasferimento del contributo dovrà essere immediatamente segnalato dal consorzio all’autorità competente.

 

Maggior trasparenza da parte dei consorzi verso Ministero, soci e mercato

I consorzi dovranno trasmettere all’autorità competente l’atto costitutivo e lo statuto della società consortile, per la successiva approvazione con decreto direttoriale, previa verifica della conformità alla normativa vigente delle finalità individuate e dell’assetto organizzativo, come ivi definiti. Ogni variazione dello statuto o della composizione della società dovrà essere tempestivamente trasmessa all’autorità competente ai fini dell’approvazione.

I consorzi dovranno inoltre predisporre un sito internet, attraverso il quale mantenere un elevato livello di comunicazione verso gli operatori di filiera e i consumatori in particolare, e nel quale devono essere inclusi lo statuto, i principali dati ed informazioni oggetto di rendicontazione all’autorità competente.

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