Il contributo PFU che applica il gommista deve essere esattamente quello che ha pagato all’acquisto

Sono già trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della normativa relativa alla gestione dei pneumatici fuori uso, ma la legge italiana ha pensato fosse ancora necessario fare chiarezza su un passaggio particolare, che in alcuni casi viene male interpretato dai rivenditori. Si tratta del contributo PFU, quel valore, determinato dai vari enti preposti alla gestione delle gomme a fine vita, che viene addebito in fattura a cascata da produttori e importatori a distributori, rivenditori e clienti finali. Tale importo – spiega la legge di conversione del Decreto 91/2014 “Competitività e semplificazioni” – deve essere riportato in modo “chiaro e distinto” in fattura, è soggetto a IVA e deve seguire il prodotto, rimanendo invariato, in tutte le transazioni commerciali. Questo aggiornamento della normativa chiarisce e ribadisce pertanto che ciascun rivenditore ha l’obbligo di indicare in fattura il contributo pagato all’atto dell’acquisto dello stesso pneumatico.

L’adempimento probabilmente più complesso per i rivenditori non è tanto indicare chiaramente in fattura l’aliquota, nè assogettarla a IVA, quanto piuttosto riuscire ad indicare l’importo corretto, l’importo cioè che il gommista stesso ha pagato acquistando esattamente quel pneumatico.

Il contributo PFU che il gommista deve fatturare non è infatti – come spesso avviene – quello che applica l’ente a cui lui si è rivolto per il ritiro dei PFU, bensì quello che si trova indicato nella fattura d’acquisto per quel singolo pneumatico e che può essere relativo a qualsiasi altro ente di gestione PFU. Non solo, tale importo può variare a seconda dell’ente a cui si è rivolto in prima battuta il produttore /importatore, ma anche in base alla data in cui è stato fatturato il pneumatico. Tutti sappiamo infatti che i consorzi di gestione dei PFU sono riusciti, di anno in anno, a ridurre tale aliquota (anche da 3 a 2 euro nel settore vettura), ma ciò non significa che, dalla data di entrata in vigore del nuovo importo, il gommista possa/debba fatturare quell’importo ai propri clienti. Il gommista, in base alla normativa, deve invece verificare quale importo ha pagato o pagherà lui, verificando la fattura d’acquisto o la bolla, e riportarlo identico nella fattura di vendita. Solo in questo modo verranno rispettate l’univocità e la trasparenza richieste dal Ministero dell’Ambiente, anche se, nella realtà dei fatti, è un’operazione alquanto complessa, per un settore che non mantiene la tracciabilità del prodotto e che difficilmente riesce a collegare il singolo pneumatico alla fattura d’acquisto. Un problema non banale, ma che può sfalsare il bilancio del gommista in eccesso o in difetto anche di molto, se pensiamo a grandi numeri o a gomme di grandi dimensioni, dove le differenze del contributo PFU si allargano.

E’ infine da sfatare anche la sensazione, che molti gommisti hanno, di pagare una tassa al consorzio di smaltimento: non si tratta di una tassa a loro carico, bensì di un costo che sostengono gli automobilisti e che è necessario per il trattamento dei PFU da parte degli enti preposti senza fini di lucro.  Insomma il gommista non paga, con questo contributo, il ritiro delle giacenze, servizio che viene reso gratuitamente, bensì è il cittadino che, all’atto dell’acquisto di un pneumatico nuovo, paga un contributo per coprire i costi di un sistema di raccolta e di riciclo dei PFU, che garantisce alla collettività una serie di vantaggi: dalla lotta alle pratiche illegali e alle discariche abusive alla creazione di un sistema industriale che promuove un’economia del riciclo.

Per scaricare l’intera Legge n.116 dell’11 agosto 2014, che converte, con modificazioni, il decreto legge 24 giugno 2014 n.91 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela dell’ambiente, … (l’articolo 8 bis si trova a pagina 57) clicca qui: Legislazione – PFU

Di seguito riportiamo l’articolo di legge di cui si tratta nel presente articolo:

Art. 8  – bis: All’articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l’importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l’obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all’atto dell’acquisto dello stesso”.

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