Assogomma informa: DOT, stoccaggio, controlli

Per cercare di venire incontro alle esigenze di distributori e gommisti, ma anche del semplice cittadino, alle prese con normative in rapida evoluzione e dall’applicazione non sempre chiara, Assogomma ha recentemente diramato un documento nel quale mette in ordine e chiarifica norme e regole relative a data di fabbricazione del pneumatico, marcatura DOT, omologazione, garanzia, immagazzinamento.

Le normative vigenti (vedi Direttiva 92/23/CE e Regolamenti ECE/ONU n. 30 (autovettura) n. 54 (veicoli commerciali) e n. 75 (motoveicoli)) prescrivono che i pneumatici per autovetture, motoveicoli e veicoli commerciali devono riportare, tra le altre marcature, anche la data di fabbricazione. Con la data di fabbricazione si intende assicurare la cosiddetta “tracciabilità”, ovverosia consentire al fabbricante del prodotto di poter risalire ad uno specifico lotto di produzione laddove lo stesso presentasse anomalie dopo la sua immissione in commercio.

Dall’inizio degli anni 2000 la data di produzione è composta da quattro cifre, le prime due indicanti la settimana, e le seconde due l’anno (es:1505 significa prodotto durante la 15ª settimana del 2005). Precedentemente la data era composta da tre cifre: le prime due indicanti la settimana e la terza l’anno (es: 208 -seguito da un triangolo per gli anni ‘90- indicava prodotto nella ventesima settimana del 1998 ) . Normalmente tale marcatura si trova dopo una serie di lettere e numeri preceduti dalla sigla DOT (Department Of Transportation), che attesta la rispondenza agli standard americani. La sigla DOT non è obbligatoria per l’Europa e quindi può non essere presente sul pneumatico mentre la data di fabbricazione deve essere sempre riportata sul fianco del prodotto.

DURATA IN SERVIZIO

Per quanto riguarda la durata del pneumatico è opportuno precisare che a livello normativo non esistono prescrizioni o limitazioni di impiego direttamente riferite e/o collegabili alla sua data di fabbricazione. La durata in servizio dei pneumatici dipende soprattutto dalle condizioni di impiego alle quali il pneumatico è soggetto durante la sua vita oltre alle condizioni di immagazzinamento. Per condizioni di impiego si intendono: carichi, velocità, mantenimento delle pressioni di gonfiaggio, tipologia e condizioni delle strade, urti dovuti a buche/marciapiedi, esposizione ad agenti atmosferici(sole, acqua, ecc.), ecc. Per condizioni di immagazzinamento si intendono tutti quei fattori da tenere sotto controllo che possono influire sull’invecchiamento del prodotto: temperatura, umidità, fonti di calore, luce e raggi ultravioletti, contatto o vicinanza con altre sostanze quali ad esempio solventi, idrocarburi, olii e grassi, ecc. E’ un’iniziativa del Gruppo Produttori Pneumatici di Assogomma (Bridgestone, Continental, Goodyear Dunlop Tires, Marangoni Tyre, Michelin, Pirelli e Yokohama) Dato che tutte le condizioni sopra indicate sono fortemente variabili, è impossibile prevedere a priori la durata di un pneumatico e quindi è impensabile poterne definire una data di scadenza.

RACCOMANDAZIONI ETRTO – IMMAGAZZINAMENTO

Tutti i principali produttori di pneumatici hanno definito, in ambito ETRTO – l’Associazione Tecnica Europea dei Produttori di Pneumatici e Cerchi – delle specifiche Raccomandazioni per il corretto utilizzo, montaggio, smontaggio, immagazzinamento, ecc. di tutti i tipi di pneumatici. Segnatamente alla parte delle Raccomandazioni riguardanti il corretto immagazzinamento, le stesse sono state riprese anche dalla norma UNI 11061. Inoltre, gli stessi produttori di pneumatici, singolarmente, ricordano tali Raccomandazioni nelle loro pubblicazioni e sui loro siti.

CONTROLLI PERIODICI SUI PRODOTTI IN USO

I pneumatici devono essere fatti controllare periodicamente da un Rivenditore specialista ed in particolare è indispensabile procedere al corretto gonfiaggio almeno una volta ogni quindici giorni e prima di lunghi viaggi senza dimenticare anche la ruota di scorta.

L’automobilista è tenuto a verificare:

– l’usura del battistrada : la profondità minima ammessa per legge è 1,6 mm per autoveicoli, 1 mm per motoveicoli e 0,5 mm per ciclomotori
– l’eventuale insorgenza di danneggiamenti visibili ad occhio nudo (tagli, screpolature, deformazioni, etc.) o dinamici (rumore, vibrazioni ).

In caso di non rispondenza a quanto sopra riportato, è indispensabile sottoporre i pneumatici ad una un’accurata verifica da parte di un Rivenditore specialista. Per la sostituzione dei pneumatici in uso possono essere previste eventuali raccomandazioni specifiche fornite dai costruttori di veicoli e/o dai costruttori di pneumatici: tali raccomandazioni è opportuno che vengano rispettate.

RIVENDITORI SPECIALISTI

Tutte le norme anzidette contribuiscono a rappresentare lo stato dell’arte di una materia, che corrisponde a tutte quelle conoscenze complementari a leggi e regolamenti che sono patrimonio dei professionisti o specialisti di una data professione o mestiere. Per quanto riguarda i “Rivenditori specialisti di pneumatici” essi conoscono le norme di cui sopra e devono operare in conformità alla legge 122/1992, ovverosia devono possedere macchinari e attrezzature idonee che, unitamente alle specifiche competenze, sono garanzia della corretta installazione. Si ricorda che è fatto divieto ai consumatori finali o ad altre categorie non abilitate di montare o effettuare qualsiasi intervento sui pneumatici.

OMOLOGAZIONE

Con esclusione dei pneumatici destinati a competizione e a veicoli d’epoca, tutti gli altri pneumatici per autoveicoli e motoveicoli , devono essere omologati, ovverosia devono riportare la marcatura di omologazione che ne attesta il riconoscimento ufficiale, da parte dell’Autorità o Ente preposto, della conformità ad una specifica tecnica o regolamento. Chi circola con pneumatici non omologati, oltre a costituire un possibile pericolo per sé e per gli altri, può essere soggetto a sanzioni pecuniarie ed al sequestro del mezzo. In caso di incidente la compagnia di assicurazione può non liquidare il sinistro. Un pneumatico non omologato non è coperto da garanzia legale.

LA “CARTA D’IDENTITA’ DEL PNEUMATICO”

Patrocinata dal Ministero dei Trasporti, dal gennaio 2007 è disponibile “carta d’identità del pneumatico”: un documento concepito per mettere tutti gli automobilisti nelle condizioni di poter utilizzare al meglio i loro pneumatici. Viene rilasciata gratuitamente dai Rivenditori specialisti.

© riproduzione riservata
made by nodopiano