Le FAQ di Assogomma sulla direttiva “ordinanze invernali”

In questi giorni il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato una Opens external link in new windowDirettiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve, che rappresenta una linea guida sull’emissione e l’applicazione delle ordinanze invernali.

 Il Gruppo produttori di pneumatici di Assogomma, per rendere più semplice la comprensione della direttiva, ha predisposto una serie di quesiti possibili con le relative risposte. Le ordinanze emesse nell’attuale stagione invernale sono 179 contro le 130 registrate lo scorso anno alla medesima data. “Non tutte le ordinanze attualmente vigenti sono però conformi alla Direttiva – sottolinea Assogomma – e di conseguenza le stesse dovranno essere riemesse nei termini e nei contenuti stabiliti dal Ministero.”

“Questa Direttiva è stata fortemente voluta e sollecitata già lo scorso inverno da Assogomma allo scopo di fare chiarezza circa l’applicazione dei provvedimenti che disciplinano la circolazione durante la stagione fredda ed in particolare quelli riguardanti i pneumatici invernali e le catene”, commenta il Direttore di Assogomma Fabio Bertolotti. “E’ con grande piacere che annotiamo una condivisione da parte del Ministero dei Trasporti in merito ai suggerimenti e alle considerazioni che Assogomma aveva espresso lo scorso anno con comunicazione del 10 gennaio 2012. Il Gruppo Produttori Pneumatici di Assogomma è da sempre impegnato a favorire il miglioramento della sicurezza stradale, della mobilità e della circolazione attraverso le campagne firmate Pneumatici Sotto Controllo”.

Quali sono le finalità della direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 16.01.2013?

La direttiva richiamata si propone di fornire un contributo alla interpretazione e alla operatività delle modifiche al Codice della strada intervenute con la Legge 29/7/2010, n. 120 ed in particolare quanto disciplinato dall’art. 6, comma 4, lettera e) che prevede che l’ente proprietario della strada e/o il gestore, con apposita ordinanza, possano “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”. Tutto ciò in quanto alcuni proprietari hanno emanato provvedimenti risultati non coordinati e uniformi creando disagi agli automobilisti. In buona sostanza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto necessario impartire chiare istruzioni agli enti proprietari e concessionari delle strade, agli uffici territoriali di Governo, ai Sindaci dei comuni, finalizzate a regolamentare le modalità di attuazione dei provvedimenti.

Quando entrerà in vigore questa nuova direttiva?

La direttiva è stata protocollata in data 16.01.2013 e registrata alla Corte dei Conti il 23.01.2013. La sua entrata in vigore è avvenuta il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 30 gennaio 2013. Di conseguenza la direttiva è entrata in vigore il 31 gennaio 2013 quindi si applica dall’inverno corrente sino al 15 aprile 2013, salvo estensioni temporali. Ovviamente le nuove regole saranno applicate anche per i prossimi inverni a meno che non intervengano ulteriori cambiamenti legislativi.

Qual è l’ambito di applicazione e il periodo temporale previsto per le ordinanze?

La nuova direttiva si applica fuori dai centri abitati prevedendo un periodo uniforme ricompreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile utilizzando uno specifico fac-simile di ordinanza.

E’ possibile prevedere periodi di vigenza diversi da quelli standard?

Si, è consentita una estensione temporale del periodo di vigenza per strade o tratti che presentano condizioni climatiche particolari come ad esempio le strade di montagna a quote particolarmente alte.

E’ possibile prevedere l’applicazione della direttiva nei centri abitati?

Il Ministero ha chiarito che laddove ricorressero le condizioni climatiche disciplinate dalla direttiva, anche i Comuni possano adottare gli stessi provvedimenti anche all’interno dei centri abitati secondo quanto previsto all’art. 7, comma 1) del CdS.

Come si dovranno comportare gli enti proprietari che hanno già emesso

ordinanze non conformi alla nuova direttiva ministeriale?

Tutti gli enti proprietari che hanno già emanato provvedimenti sul tema sono espressamente invitati a:

– rettificare la data del termine di fine periodo se diversa da quella prescritta (15 aprile);

– modificare l’ordinanza vigente se non conforme al modello ministeriale prescritto (vedi allegato A);

– impiegare segnali stradali conformi alla direttiva come riportati nell’allegato B sostituendo quelli non conformi già installati.

Le ordinanze emanate dai proprietari/gestori a quali veicoli si applicano?

Le ordinanze riguardano i veicoli M1 (autovetture con un massimo di 8 posti a sedere oltre al conducente), N1 (veicoli destinati al trasporto di merci avente massa massima non superiore a 3,5 tonnellate), O1 (rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 tonnellate).

Le moto e i ciclomotori sono soggetti agli obblighi previsti dalle ordinanze e alle normative che disciplinano la circolazione nel periodo invernale?

Le moto ed i ciclomotori non sono soggetti all’obbligo di pneumatici invernali e/o catene a bordo se previsto. E’ importante sottolineare che, laddove vigono le Ordinanze, essi possono circolare ma solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto: pertanto in tali condizioni ne è vietata la circolazione.

Quanti pneumatici invernali devono essere montati su una vettura?

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito e raccomanda l’installazione di pneumatici invernali su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale. Questa raccomandazione si applica anche nei confronti dei pneumatici chiodati che continuano a poter essere utilizzati limitatamente alla marcia su ghiaccio, per i veicoli M1, N1 e O1, secondo la circolare n° 58/71 protocollo n° 557/2174D del 22.10.1971.

I pneumatici invernali ed i mezzi antisdrucciolevoli sono tra loro “complementari” o “in alternativa”?

Il ministero ha chiarito che i mezzi antisdrucciolevoli, ovverossia le catene sono dispositivi “in alternativa” e non “complementari” ai pneumatici invernali. In altre parole le catene possono essere impiegate anche sui pneumatici invernali in condizioni estreme (abbondante innevamento fresco e forti pendenze) ma non è necessario il loro montaggio su pneumatici invernali in condizioni di normale innevamento e tantomeno durante l’intera stagione invernale.

Su quali veicoli possono essere montate le catene e su quanti assi?

In alternativa ai pneumatici invernali possono essere impiegati mezzi antisdrucciolevoli ovverossia catene conformi al decreto del Ministero dei Trasporti del 10.05.2011. Tale decreto disciplina i dispositivi di aderenza impiegabili sugli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi dispositivi di aderenza conformi alla norma austriaca ONORM) V5119 per le stesse categorie di autoveicoli sopra citate. Il Ministero ha chiarito che i mezzi antisdrucciolevoli devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori: in altre parole per i veicoli a trazione anteriore o posteriore è sufficiente montare le catene solo su un unico asse, viceversa nel caso di veicoli a trazione integrale le catene andranno montate su entrambi gli assi.

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