Il Ministero pubblica le regole e il fac-simile delle ordinanze invernali

Dal prossimo inverno ci sarà finalmente più ordine nell’emissione delle ordinanze invernali. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti pubblicato la “Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve”, che ha l’obiettivo di uniformare il comportamento degli enti proprietari di strade, grazie a delle regole comuni e ad un fac-simile di ordinanza e segnaletica a cui rifarsi.

Oltre alla coerenza di vocabolario tra i vari enti gestori che dovranno utilizzare il fac-simile, le vere novità sono essenzialmente due: l’estensione temporale, che deve essere “ricompresa tra il 15 novembre e il 15 aprile”, e l’esclusione di ciclomotori a due ruote e motocicli dall’obbligo di montare “mezzi idonei”. Moto e motorini potranno in compenso “circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto”.

La direttiva nasce perché nel passato i provvedimenti “non sempre sono risultati coordinati ed uniformi, di modo che si sono verificate situazioni di disagio per gli utenti delle strade che si sono trovati a dover ottemperare ad obblighi diversi a seconda dell’ambito territoriale attraversato”. Ecco perché il Ministero ha ritenuto “necessario impartire istruzioni agli enti proprietari e concessionari delle strade, agli Uffici territoriali di Governo ed ai Sindaci dei comuni, finalizzate a regolamentare, in via generale, le modalità di attuazione dei provvedimenti”.

Dove?

La direttiva inizia dicendo: “Fuori dai centri abitati, lungo le strade frequentemente interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain) nel periodo invernale”, si corregge però qualche riga dopo, aggiungendo: “Se ne dovessero ricorrere le condizioni i comuni possono adottare gli stessi provvedimenti anche all’interno dei centri abitati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992.”

Risultato: tendenzialmente fuori dai centri abitati, con la deroga però anche per i centri abitati, qualora gli enti gestori ne ravvisassero la necessità.

Quando?

Qui c’è una novità, perché  la direttiva dichiara che l’estensione temporale deve essere “ricompresa tra il 15 novembre e il 15 aprile”. A giudicare dal fac-simile di ordinanza e dall’obiettivo di uniformità si evince che per “estensione temporale ricompresa” il Ministero intende esattamente quel periodo: dal 15 novembre al 15 aprile. Cinque mesi dunque fissi per tutta Italia.

Grammaticalmente però, “estensione temporale ricompresa”significa periodo incluso, contenuto, compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile, anche più breve quindi, purché all’interno dei 5 mesi. E’ possibile dunque che, salvo chiarimento da parte del Ministero, alcuni enti gestori, in base alle condizioni climatiche del loro territorio, stabiliranno date di vigenza diverse.

La direttiva prevede inoltre che da subito vengano rettificate le ordinanze in vigore che prevedano un intervallo di tempo diverso, modificando la data del termine di fine periodo.

La direttiva prevede anche in questo caso una deroga: “Resta impregiudicata la possibilità per gli enti proprietari di strade di adottare provvedimenti della stessa natura, con una estesa temporale diversa per strade o tratti di esse in condizioni particolari quali ad esempio strade di montagna a quote particolarmente alte.”

Chi?

Qui c’è la vera novità e riguarda ciclomotori a due ruote e i motocicli, che vengono esclusi dalla direttiva, ma che non potranno circolare in caso di neve e ghiaccio. Se infatti non è più previsto l’obbligo di montare pneumatici invernali o catene da neve, “nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto”.

Quali sono i mezzi antisdrucciolevoli idonei e come usarli?

La direttiva ministeriale si preoccupa di ribadire l’obbligo di utilizzare prodotti idonei, ossia omologati e conformi alle norme di riferimento e aggiunge anche delle raccomandazioni su come utilizzarli al meglio. In particolare per i pneumatici invernali il Ministero consiglia di montarli non solo sull’asse motore, ma su tutte le ruote.

Di seguito il testo ministeriale:

“Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purchè rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

Allo scopo di evitare interpretazioni non uniformi circa l’impiego dei mezzi antisdrucciolevoli, si chiarisce che i medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l’installazione deve riguardare tutte le ruote, anche in coerenza con la Circolare n. 58/71, prot. n. 557/2174/D del 22.10.1971, emanata dall’allora Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile.

  Scarica la direttiva Initiates file downloadProt. RU 1580 – 16.01.2013

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