Etichetta europea: ecco cosa il cliente può pretendere e cosa no

Tra meno di due settimane l’etichettatura dei pneumatici diventerà obbligatoria ed è molto importante che gli automobilisti ne comprendano appieno le finalità, i vantaggi, ma anche i limiti. Per questo motivo, i produttori di pneumatici, rappresentati da Assogomma, hanno diffuso un nuovo comunicato stampa che spiega chiaramente di cosa si tratta e che lancia un appello alle autorità competenti affinché si attivino per controllare il mercato.

In primo luogo i prodotti soggetti ad etichettatura sono i pneumatici destinati ad autovetture, veicoli commerciali leggeri e pesanti prodotti dopo il 1° luglio 2012. L’etichettatura non si applica invece ai pneumatici moto, ricostruiti, off road professionali, per impiego temporaneo, racing ed altre categorie specifiche. Obiettivo del regolamento europeo è di migliorare la sicurezza e l’efficienza economica ed ambientale del trasporto su strada, attraverso la promozione di pneumatici più sicuri ed efficienti dal punto di vista dei consumi di carburante, con bassi livelli di rumorosità. Il regolamento consente agli utenti finali di effettuare scelte più consapevoli al momento dell’acquisto dei pneumatici, prendendo in considerazione anche queste informazioni oltre ai fattori che vengono solitamente tenuti in conto nel processo d’acquisto. Da ricordare però che esistono numerose altre caratteristiche che determinano le prestazioni complessive di un pneumatico, che non sono disciplinate da questo nuovo sistema di valutazione. Inoltre, nel processo di acquisto resta imprescindibile il consiglio ed il supporto dei rivenditori specializzati nell’orientare al meglio il consumatore nella scelta del pneumatico di qualità più adatto alle proprie esigenze.

“L’etichettatura dei pneumatici è un vantaggio per il consumatore che avrà alcuni elementi oggettivi per poter orientare le proprie scelte che si aggiungeranno a quelli che vengono abitualmente valutati durante il processo di acquisto” ‐ afferma Fabio Bertolotti, Direttore Assogomma. “Questa novità dovrà però essere accompagnata da una efficace attività di controllo sul mercato da parte delle Autorità preposte. Senza controlli infatti si favorirà la frode in commercio con vendita di prodotti non conformi a tutto svantaggio sia del consumatore finale che dei costruttori corretti, vanificando gli sforzi tecnologici finalizzati a migliorare efficienza economica, ambientale e di sicurezza stradale.”

Per maggior chiarezza, Assogomma ha diffuso 5 consigli o avvertenze per il consumatore, che, da un lato, lo informano sui suoi diritti, come avere a disposizione tutte le informazioni e ritrovare i dati dell’etichetta riportati nello scontrino e/o fattura o in un documento allegato all’atto di acquisto, dall’altro gli spiegano cosa non può pretendere dal gommista, come ad esempio la modifica della marcatura della gomma o le informazioni dell’etichetta per i pneumatici prodotti prima del 1° luglio 2012. Se infatti i pneumatici sono stati fabbricati prima di tale data, possono essere liberamente venduti anche se privi delle informazioni riportate in etichetta.

Di seguito i 5 punti del vademecum di Assogomma:

1. Le informazioni riportate in etichetta non richiedono una modifica alla marcatura sui fianchi dei pneumatici. In buona sostanza occorre verificare le informazioni riportate in etichetta consultando materiale tecnico promozionale cartaceo o sito web del costruttore di pneumatici di riferimento. Si consiglia di segnalare al Costruttore eventuali non conformità.

2. Sull’etichetta devono essere riportate sempre le informazioni relative a tutti e 3 i parametri previsti.

3. Va richiesto lo scontrino fiscale e/o la fattura controllando che sugli stessi siano riportate le informazioni relative all’etichettatura o comunque che dette informazioni vengano esplicitate con un documento specifico.

4. L’entrata in vigore obbligatoria è il 1° novembre 2012 per pneumatici prodotti dopo il 1° luglio 2012. Prima di tale data non è possibile pretendere il rilascio delle informazioni riportate in etichettatura.

5. Successivamente all’entrata in vigore è possibile vendere prodotti anche privi delle informazioni riportate in etichetta a condizione che i pneumatici siano stati fabbricati prima del 1° luglio 2012

L’etichetta e le sue classificazioni

Sono previste sette classi di merito sia per misurare la resistenza al rotolamento, sia l’aderenza su bagnato. Le classi sono caratterizzate da una lettera compresa tra A (la più efficiente o migliore) e G (la meno efficiente o peggiore).

Per quanto riguarda la resistenza al rotolamento la differenza tra un prodotto di classe A ed uno di classe G può tradursi in un minore consumo di carburante fino al 7,5% ed anche di più nel caso di mezzi pesanti.

Per quanto riguarda l’aderenza su bagnato, la differenza tra un prodotto di classe A ed uno di classe G può tradursi in un minor spazio di frenata fino al 30% (ad esempio per una vettura che viaggia a 80 Km/h la riduzione potrebbe essere fino a 18 mt in meno).

Infine per quanto riguarda il rumore da rotolamento i valori sono espressi in decibel e sono previste 3 classi in relazione al numero delle barre. Il livello di rumorosità con tre barre nere è quello peggiore perché supera il futuro valore limite europeo obbligatorio. Due barre piene identificano il prodotto intermedio che avrà un numero di decibel di rumorosità fino a 3db in meno del valore limite futuro. Una barra sta a significare che il livello di rumorosità del pneumatico è inferiore di oltre 3db rispetto al valore limite futuro. Una diminuzione di 3db equivale a dimezzare l’intensità del rumore.

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