Etichetta e gommisti: istruzioni per l’uso

L’etichetta europea porterà vantaggi, sia per l’ambiente e la sicurezza, sia perché farà parlare di gomme e renderà il cliente più consapevole della scelta e dell’importanza dell’oggetto che sta acquistando. Ci sono tuttavia alcune perplessità e, adesso che l’ora X dell’entrata in vigore si sta avvicinando, cominciano a farsi sentire. I rivenditori, in particolare, sono preoccupati perché non sanno bene come gestire il magazzino non etichettato e perché devono organizzarsi per il loro ruolo di informatori nei confronti dei clienti.

Per quanto riguarda i pneumatici a magazzino e privi di etichetta, la legge è chiara: se prodotti prima del 1° luglio 2012 possono essere tranquillamente venduti senza etichetta. Il rischio paventato dai gommisti è che lo stock invecchi automaticamente e diventi difficile venderlo ai consumatori finali allo stesso prezzo delle gomme etichettate. Ma, da un punto di vista legale, non ci sono dubbi: nessun consumatore può pretendere l’etichetta per una gomma prodotta prima di luglio di quest’anno.

Per quanto riguarda invece le informazioni da comunicare al cliente, è importante sottolineare che, oltre ai vari obblighi di trasparenza e informazione sul punto vendita, i rivenditori sono tenuti ad indicare le categorie di appartenenza rispetto ai tre parametri dell’etichetta anche “su o con le fatture rilasciate agli utenti finali all’atto dell’acquisto dei pneumatici” (articolo 5 comma 3 del regolamento 1222/2009).

Uno dei timori dei produttori e importatori è invece il rischio di concorrenza sleale. Poiché infatti si tratta di autocertificazione, le aziende hanno il timore che alcuni concorrenti possano spacciare false etichette, da primi della classe, su prodotti con prezzi competitivi, guadagnando in questo modo immeritate quote di mercato.

Ed è qui che scatta l’alleanza tra aziende e rivenditori e che il gommista può rivendicare la propria professionalità. Questo è infatti un punto comune a tutte le aziende produttrici che in queste settimane si sono espresse, spiegando il loro punto di vista: l’importanza del rivenditore, come unico referente per il consumatore e come professionista in grado, non solo di spiegare l’etichetta, ma anche comprendere le reali necessità del cliente e offrire le gomme più adatte, indipendentemente dai valori – validi ma limitativi – dell’etichetta.

Di seguito in sintesi i passaggi chiave del nuovo regolamento europeo 1222/2009:

Quali pneumatici devono riportare le informazioni dell’etichetta europea?

Le categorie di pneumatici interessate dalla nuova legislazione sono i pneumatici di classe C1 (autovetture), C2 (veicoli commerciali leggeri) e C3 (veicoli pesanti).

Le seguenti categorie sono escluse dall’ambito di applicazione dell’etichetta dei pneumatici:

• pneumatici ricostruiti

• pneumatici da fuoristrada professionali

• pneumatici da corsa

• pneumatici chiodati (pneumatici chiodabili, se sono senza chiodi sono inclusi)

• pneumatici di scorta ad uso temporaneo

• pneumatici progettati per essere montati sui veicoli immatricolati per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1990

• pneumatici di categorie di velocità inferiori a 80 Km/h

• pneumatici il cui diametro nominale non superi 254 mm oppure sia pari o superiore a 635 mm

• pneumatici per moto

Le classificazioni dell’etichetta

Sono previste sette classi di merito sia per misurare la resistenza al rotolamento, sia l’aderenza su bagnato. Le classi sono caratterizzate da una lettera compresa tra A (la più efficiente o migliore) e G (la meno efficiente o peggiore).

Per quanto riguarda la resistenza al rotolamento la differenza tra un prodotto di classe A ed uno di classe G può tradursi in un minore consumo di carburante fino al 7,5% ed anche di più nel caso di mezzi pesanti.

Per quanto riguarda l’aderenza su bagnato, la differenza tra un prodotto di classe A ed uno di classe G può tradursi in un minor spazio di frenata fino al 30% (ad esempio per una vettura che viaggia a 80 Km/h la riduzione potrebbe essere fino a 18 mt in meno).

Infine per quanto riguarda il rumore da rotolamento i valori sono espressi in decibel e sono previste 3 classi in relazione al numero delle barre. Il livello di rumorosità con tre barre nere è quello peggiore perché supera il futuro valore limite europeo obbligatorio. Due barre piene identificano il prodotto intermedio che avrà un numero di decibel di rumorosità fino a 3db in meno del valore limite futuro. Una barra sta a significare che il livello di rumorosità del pneumatico è inferiore di oltre 3db rispetto al valore limite futuro. Una diminuzione di 3db equivale a dimezzare l’intensità del rumore.

Responsabilità dei Rivenditori:

·         devono assicurare che i pneumatici visibili ai consumatori riportino un’etichetta adesiva o un cartellino illustrativo nelle immediate vicinanze che deve essere visibile all’acquirente prima dell’acquisto.

·         Nel caso i pneumatici in vendita non siano visibili agli utenti finali, i rivenditori devono fornire le informazioni riportate in etichetta durante il processo/perfezionamento della vendita.

·         Le indicazioni poste in etichetta devono essere riportate anche sulla cosiddetta prova di acquisto, ovverosia scontrino fiscale, fattura, ecc. oppure su apposito documento di accompagnamento a quello fiscale.

·         I pneumatici a stock, privi delle informazioni riportate in etichetta, possono essere venduti anche dopo il 1°.

Responsabilità di Produttori e Importatori:

·         le informazioni devono essere rese disponibili come materiale tecnico promozionale sia su carta sia su siti web per ogni tipo di pneumatico vettura e veicoli commerciali.

·         A scelta del produttore o dell’importatore applicare uno specifico adesivo sul battistrada del pneumatico o un’etichetta che accompagna la consegna di un intero lotto di fornitura di pneumatici destinati alla rivendita e al consumatore finale.

Scarica il Initiates file downloadRegolamento 1222/2009

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