Decreto PFU: chi deve (o dovrebbe) fare cosa?

La nota dolente è che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, autorità competente per l’applicazione del decreto sulla gestione dei pneumatici fuori uso (PFU), ad oggi non ha ancora stabilito e reso noto l’importo del contributo ambientale, che, secondo decreto, dovrebbe essere applicato a partire dall’ormai prossimo 7 settembre. Se il Ministero non si pronuncerà nei prossimi giorni il decreto non potrà essere quindi applicato da nessun operatore della filiera e il sistema di gestione nazionale non potrà essere avviato. Nonostante le ripetute sollecitazioni, la redazione di PneusNews non ha ancora ricevuto dal Ministero informazioni certe sui tempi e sui modi di attuazione del decreto.

Poiché tuttavia nelle ultime settimane abbiamo ricevuto in redazione  moltissime mail e telefonate di operatori che, non sapendo bene come comportarsi, chiedevano di dedicare uno speciale di approfondimento sul decreto, abbiamo deciso di pubblicare una sintesi semplificativa di quelli che sono o, a questo punto, sarebbero gli obblighi e le scadenze per i vari soggetti della filiera.

Il tema non è nuovo: il decreto 152 sulle “Norme in materia ambientale” risale già al 2006 e l’Italia è uno degli ultimi paesi in Europa ad adeguarsi alla direttiva europea da cui discendono le normative nazionali.

Ribadendo che siamo ancora tutti in attesa delle deliberazioni ministeriali per poter avviare il sistema di gestione dei PFU, vediamo in dettaglio cosa prevede e chi riguarda il Decreto n.82/2011, firmato dal Ministro Prestigiacomo l’11 aprile, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 giugno 2011 ed entrato in vigore il 9 giugno 2011.

Quali sono i prodotti di cui il decreto disciplina la gestione?

La definizione di pneumatici fuori uso (PFU) pubblicata in Gazzetta Ufficiale è la seguente: “gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore (ndr persona fisica o giuridica) si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo”.

Sono esclusi dall’applicazione del decreto i pneumatici per bicicletta, le camere d’aria, i relativi protettori (flap), le guarnizioni in gomma, i pneumatici per aeroplani e aeromobili, le gomme solide e i cingoli gommati.

Qual è l’obiettivo del decreto?

Lo scopo finale del decreto e del sistema di gestione che coinvolge ormai tutta l’Europa è assolutamente nobile: ottimizzare il recupero dei PFU, prevenirne la formazione e proteggere l’ambiente. Noi aggiungiamo anche la lotta a speculazioni e pratiche illegali.

Per il 2011, tenuto conto dell’avvio a settembre, l’obiettivo di raccolta del Ministero dell’Ambiente è pari solo al 25% della quantità di pneumatici immessi nel mercato nazionale del ricambio nel 2010, anno solare precedente.

Al 31 dicembre 2012 la gestione dovrà raggiungere almeno l’80% rispetto alla quota di prodotti immessi nel mercato nell’anno solare precedente.

Nel 2013 l’obiettivo di gestione dovrà infine essere pari al 100%.

Chi è tenuto a raccogliere e gestire i PFU?

La legge si basa sul principio di responsabilità dei produttori e degli importatori di pneumatici, i quali ogni anno saranno tenuti a raccogliere e gestire PFU, di qualsiasi marca, ma in misura almeno equivalente alla quantità di pneumatici che hanno immesso nel mercato nazionale nell’anno solare precedente (dedotta la quota di pneumatici usati ceduti all’estero per riutilizzo o carcasse cedute all’estero per ricostruzione, calcolata sulla base dei dati Istat e in proporzione alle rispettive quote di immissione nel mercato nazionale). In questo primo anno di applicazione, come già detto, la quota si riduce al 25%.

Il produttore o l’importatore può decidere di gestire i PFU direttamente oppure attraverso strutture associate autorizzate dal Ministero, a cui affiderà l’incarico per almeno un anno solare.

Per produttore o importatore si intende la persona fisica o giuridica che immette per la prima volta sul mercato pneumatici da impiegare come ricambio.

Quando e cosa devono comunicare al Ministero produttori e importatori?

Entro il 9 luglio 2011 produttori e importatori, direttamente o tramite la struttura associata, dovevano dichiarare al Ministero, tramite apposito modulo A, la quantità (in tonnellate) e le tipologie di pneumatici immessi sul mercato del ricambio nel 2010. Dal prossimo anno la data di scadenza per l’invio di questa dichiarazione sarà il 31 maggio di ogni anno.

Entro l’8 agosto 2011 produttori e importatori che hanno scelto di gestire i PFU attraverso gestori autorizzati, dovevano comunicare al Ministero dell’Ambiente, con apposito modulo C,  i dati relativi alla società a cui hanno deciso di affidare l’incarico.

Entro l’8 agosto 2011 produttori, importatori e strutture associate dovevano comunicare al Ministero le stime degli oneri relativi alle componenti di costo (allegato D) per l’anno solare successivo. In base a queste stime il Ministero calcolerà gli importi del contributo ambientale per ciascuna tipologia di pneumatico. Dal prossimo anno la data di scadenza per l’invio di questa dichiarazione sarà il 30 settembre di ogni anno.

Entro il 31 maggio 2012 importatori e produttori dovranno comunicare al Ministero dell’Ambiente, con apposito modulo B, la quantità, le tipologie e le destinazioni di recupero o smaltimento dei PFU gestiti nel 2011.

Per richiedere copia dei moduli da inviare al Ministero contattare la redazione: info@pneusnews.it.

Chi sono le strutture associate per la gestione dei PFU?

I produttori e importatori di pneumatici possono costituire una o più strutture societarie, dotate di autonoma personalità giuridica e di natura consortile per provvedere alla gestione dei PFU. In questo caso produttori e importatori dovranno trasferire, con cadenza mensile, all’ente gestore il contributo mensile, inviando copia dei versamenti effettuati al Ministero.

Il trasferimento alla struttura operativa associata delle somme corrispondenti al contributo per la gestione, esonera da ogni relativa responsabilità produttori e importatori.

All’atto della costituzione  e prima di iniziare l’attività le società consortili devono chiedere l’approvazione ufficiale del Ministero dell’Ambiente per operare.

Purtroppo ad oggi il Ministero non ha ancora resa nota la lista delle strutture autorizzate.

Cos’è il contributo ambientale?

Il concetto di “contributo ambientale” è stato introdotto dal’articolo 228 del decreto legislativo n. 152/06 che prevede che in tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici venga indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti dall’obbligo di gestione dei PFU.

Il decreto prevede che il contributo venga applicato dal 7 settembre 2011.

Come, quando e da chi viene determinato l’importo del contributo ambientale?
Il decreto 82/2011 prevede che il Ministero dell’Ambiente ogni anno, entro il 30 novembre, individui e approvi l’ammontare del contributo, sulla base delle stime degli oneri per la gestione per l’anno solare successivo che sono state comunicate (entro il 30 settembre) da produttori, importatori e gestori.

Se nel corso dell’anno produttori, importatori o gestori dovessero segnalare elementi che giustifichino una revisione dell’ammontare del contributo stabilito, il Ministero può, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, rideterminarne l’ammontare.

Per questo primo anno di applicazione il Ministero non si è ancora pronunciato.

Quali sono le voci di costo in base alle quali viene stabilito il contributo ambientale?

Ai fini delle stime degli oneri di gestione che verranno comunicate al Ministero per il calcolo del contributo, produttori, importatori e gestori dei pneumatici devono tenere conto delle seguenti voci di costo:

1.  Prelievo dei PFU presso ogni punto di generazione nel mercato del ricambio (porta a porta da tutti i gommisti, officine e simili) o di raccolta dei veicoli fuori uso;

2.  Deposito, separazione per dimensione e stoccaggio temporaneo;

3.  Attività di trasporto;

4.  Operazioni di frantumazione degli PFU, al netto dei ricavi della vendita che l’operatore consegue nel mercato;

5.  Valorizzazione derivante dall’utilizzo come combustibile;

6.  Attività di ricerca, sviluppo e formazione di cui all’articolo 228, comma 1, del decreto legislativo n.152/2006;

7.  Registrazioni finalizzate al tracciamento dei flussi degli PFU e derivati;

8.  Controllo sulle predette operazioni, monitoraggio, rendicontazione, reportistica, informazione e comunicazione;

9.  Gestione amministrativa dei contributi raccolti e, in generale, attività connesse direttamente e indirettamente alla gestione della filiera e alla organizzazione del sistema;

Come deve cambiare la fatturazione?

Il contributo ambientale, che sarà differente a seconda delle tipologie di pneumatici, dovrà essere  indicato in modo chiaro e distinto sulla fattura, in tutte le fasi di commercializzazione del pneumatico nel mercato del ricambio.

Cosa devono fare i gommisti e tutti coloro che generano PFU?

I gommisti, così come garage, officine, flotte, demolitori di veicoli e tutti coloro che effettuano ricambio di pneumatici sono definiti dal Decreto i “generatori di PFU”, ossia le persone fisiche o giuridiche che, nell’esercizio della loro attività imprenditoriale, generano PFU.

L’unico obbligo previsto dal Decreto per questa categoria è, a partire dal 7 settembre prossimo, l’indicazione in fattura del contributo ambientale.

Per quanto riguarda la gestione dei PFU gli operatori che effettuano la sostituzione dei pneumatici, generando PFU, potranno invece liberamente avvalersi del servizio di prelievo offerto dalle società di gestione. Tale servizio sarà reso ai generatori di PFU in via gratuita, dal momento che il contributo verrà loro trasferito da produttori e distributori.

Per poter iniziare la collaborazione è necessario mettersi in contatto con queste società in modo da concordare le modalità di ritiro, di rendicontazione e quant’altro.

Sono previste sanzioni?

Sì, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per tutti i produttori, importatori e strutture associate che non applicano correttamente le disposizioni del decreto.

In particolare dovranno pagare una sanzione pari al contributo percepito, maggiorato del 50%, i produttori, importatori e gestori che non raggiungono le quantità minime previste.

Ma anche chi omette di adempiere agli obblighi di comunicazione al Ministero è soggetto a sanzioni pari al 15% del contributo percepito per l’anno al quale si riferisce la violazione.

L’invio tardivo delle comunicazioni viene invece punito con una multa pari al 5% del contributo stesso.

Coloro infine che non provvedono proprio alla gestione dei PFU, nemmeno tramite le strutture associate, dovranno pagare il doppio del contributo percepito per il quantitativo di pneumatici non gestiti.

Segnaliamo che in questa sintesi abbiamo trascurato il tema dei PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita, per la cui gestione è coinvolto l’Automobile Club d’Italia (ACI) e a cui dedicheremo un altro spazio.

Il tema è ampio e complesso e sicuramente questa prima sintesi non è esaustiva. Invitiamo pertanto i nostri lettori a segnalarci i loro dubbi o richieste di approfondimento, contattando la redazione: lucia.tonini@pneusnews.it

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